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statuto di plus roma aps

Art. 1 Costituzione 

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’ente del terzo settore denominato “Plus Roma – APS”, qui di seguito detta “Associazione”. 2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e  segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi  generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

2. L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce  peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni  comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 

3. L’Associazione viene costituita come associazione locale aderente all’associazione nazionale  Plus, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto di Plus. 

4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dallo Statuto dell’associazione nazionale Plus e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per  meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. 

Art. 2 Sede 

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma. 

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza  necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune. 

Art. 3 Durata 

L’Associazione ha durata illimitata. 

Art. 4 Oggetto e finalità 

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si  fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,  democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. 

L’Associazione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto dell’associazione nazionale Plus, ha  per oggetto il contenimento della diffusione dell’infezione da HIV e delle altre patologie ad essa  correlate e la promozione della salute sessuale, in modo particolare tra le persone gay, lesbiche,  bisessuali, transessuali/transgender e queer (di seguito indicate con l’acronimo LGBT+), adottando  una metodologia volta alla riduzione dei rischi e dei danni per la salute sessuale delle persone  interessate, nel rispetto del principio di autodeterminazione specialmente applicato nell’ambito della  sessualità.  

L’ambito territoriale di azione dell’Associazione è individuato prevalentemente nella area  metropolitana di Roma e nella Regione Lazio. L’Associazione potrà tuttavia agire anche al di fuori  di tale territorio di concerto con le realtà associative ivi esistenti che abbiano simili oggetto e  finalità. 

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge  le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni  dei volontari associati:

• interventi e servizi sociali, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni,  rivolti prevalentemente a contrastare la diffusione dell’Hiv e patologie correlate in particolar  modo tra le persone LGBTQ; 

• interventi e prestazioni sanitarie; 

• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive  modificazioni; 

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,  e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità  educativa; 

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del  volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei  consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,  promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei  tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di  cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante: • promozione e conduzione della ricerca bio-psico-sociale,  

• diffusione di informazioni relative alla salute sessuale, prevalentemente destinate alle  persone LGBTQ, 

• formazione sulle tematiche di interesse sanitario, scientifico, sociale e culturale legate alla  salute sessuale e alla diffusione dell’Hiv in particolar modo tra le persone LGBTQ,  

• assistenza alle persone LGBTQ che vivono con Hiv, 

• riduzione di ogni tipo di discriminazione sia essa di natura terapeutica, economica, sociale,  assistenziale o di qualunque altro genere in riferimento alla infezione da Hiv e alle patologie  correlate per similarità epidemiologica e/o contesto di infezione all’Hiv, 

• creazione e gestione di servizi socio-sanitari community based destinati in particolar modo  alle persone LGBTQ a rischio di infezione da Hiv o che vivono con Hiv. 

3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività  diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a  queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.  

4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di  donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di  interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i  sostenitori e con il pubblico. 

5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi  attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali  ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite  convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati 

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 16 anni di età,  le associazioni e gli enti, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e  che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e  conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del  Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. 

2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta anche per email, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo Nazionale e verseranno  la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale di Plus. Nella  domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente  Statuto e lo Statuto dell’associazione nazionale Plus, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle  deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti  con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In particolare, attesa la natura  patient-based dell’associazione, le persone LGBT+ che vivono con Hiv costituiscono parte  dominante, calcolabile nel 55%, della base associativa. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del  Consiglio Direttivo Nazionale, nel libro degli associati. 

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo Nazionale  deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale,  entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci  l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione  successiva. 

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o  perdita della qualifica di socio. 

Art. 6 Diritti e doveri degli associati 

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. 2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva  la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante  comunicazione scritta inviata all’Associazione. 

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di  consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle  assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed  essere eletti alle cariche sociali. 

4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli  organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.  

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato  per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi  consensualmente assegnata. 

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto  avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere  rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti  preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le  malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i  terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio  Direttivo Nazionale e ratificata dalla prima assemblea dei soci utile allo scopo, in caso di morosità  nel versamento dei contributi associativi e/o di indegnità dell’associato che abbia posto in essere  attività pregiudizievole per l’associazione o comunque incompatibile con le finalità della stessa. 

L’eventuale recesso dell’associato, comunicato dopo la data della riunione del Consiglio Direttivo  Nazionale che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento dei contributi associativi  per l’anno di competenza. 

È escluso qualsiasi rimborso agli associati delle somme conferite in caso di recesso o esclusione.

Art. 8 Organi dell’Associazione 

1. Gli organi dell’Associazione sono: 

a) l’Assemblea degli Associati; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) Organo di controllo (eventuale). 

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale. 

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati 

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. 

2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli  associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della  quota associativa annuale. 

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. 4. In particolare l’Assemblea ha il compito di: a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali  dell’Associazione; 

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare; c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo; 

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo  di controllo; 

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di  responsabilità nei loro confronti; 

f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta  di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto; 

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai  sensi dell’art. 7 del presente Statuto; 

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. L’Assemblea ha inoltre il compito di: 

i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione; 

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione  stessa. 

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti  gli associati. 

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati 

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una  volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo  lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata  almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 

2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da  inviarsi anche in forma elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero  con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché  l’elenco delle materie da trattare. 

Art. 11 Validità dell’Assemblea 

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è  presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente  costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti,  eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le  quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione  riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la  quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel conteggio dei voti non  si tiene conto degli astenuti.  

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente  dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni  redatti. 

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. 

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di  tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. 

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al  loro posto uno o più associati. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in  carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il  Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. 

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli  incarichi di Segretario e Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. 

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque,  almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale  preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda  motivata di almeno metà dei suoi membri. 

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima  della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco  delle materie da trattare. 

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente,  ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata  da chi presiede la riunione. 

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei  suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza  dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e  dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. 

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo 

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi  dell’Associazione. 

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre: 

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; 

b) assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere; 

c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più  ampio potere al riguardo; 

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi  alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita  dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione  all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; 

f) indire adunanze, convegni, ecc.; 

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe; 

i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati; 

j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di  prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto  dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017; 

k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o  a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione;  ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui  all’art. 6, comma 3; 

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente 

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli  è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è  rieleggibile. 

3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.  

4. Il Presidente in particolare: 

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare  aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni  finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona  fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i  pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.  

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di  altro componente il Consiglio o del Tesoriere.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,  con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. 

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le  funzioni allo stesso attribuite.  

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere 

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. 2. Al Segretario compete: 

a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano  attività di volontariato. 

3. Al Tesoriere spetta il compito di: 

a) tenere ed aggiornare i libri contabili; 

b) predisporre il bilancio dell’Associazione. 

Art. 17 Organo di Controllo 

1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per  obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.  

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra  persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i  revisori legali iscritti nell’apposito registro qualora siano superati i limiti di cui all’art. 31 del D.  Lgs. 117/201. 

2. L’Organo di controllo: 

• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione; 

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto  funzionamento; 

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale. 

3. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e  di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni  sociali o su determinati affari. 

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n.  117/2017, la revisione legale dei conti.  

Art. 18 Libri sociali 

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri: 

– libro degli associati; 

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; 

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura  dell’organo cui si riferiscono. 

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da: 

– quote associative e contributi degli associati; 

– erogazioni liberali di associati e terzi; 

– donazioni e lasciti testamentari; 

– entrate derivanti da attività di raccolta fondi; 

– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate  derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione; 

– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale; 

– rendite patrimoniali; 

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; 

– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del  D.Lgs. n. 117/2017. 

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o  capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri  componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento  individuale del rapporto associativo. 

3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque  denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento  di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Art. 20 Esercizio finanziario 

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e  l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli  associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla  relazione dei revisori, qualora nominati. Copia del bilancio annuale viene inoltre inviata al  Consiglio Direttivo Nazionale. 

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di  gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti  neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi  patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. 

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione 

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è  deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli  preferibilmente tra gli associati. 

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo  l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute  all’associazione nazionale Plus o ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio  di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito. 

Art. 22 Clausola arbitrale 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l’associazione  ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo in relazione all’esistenza, alla validità,  all’interpretazione, all’applicazione ed all’osservanza del presente Statuto, nonché ogni controversia  relativa a deliberazioni assembleari, concernenti meri interessi individuali, verrà deferita ad un  collegio di arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati.

Ai fini del comma precedente si devono considerare come unica parte tutti i soggetti che adiscano il  collegio arbitrale per la tutela della medesima pretesa. 

In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro, questo verrà designato dal Presidente del  Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, su domanda della parte più diligente. Al Presidente del Tribunale spetterà altresì la nomina dell’arbitro della parte che, invitata a  nominare l’arbitro, non vi abbia provveduto trascorsi venti giorni dal relativo invito. L’arbitrato di cui al presente articolo è un arbitrato irrituale in diritto ed è caratterizzato dal rispetto  dei seguenti principi procedurali e sostanziali: 

• principio del contraddittorio; 

• principio delle eguali opportunità probatorie. 

Il collegio arbitrale emetterà una decisione in forma di lodo. 

Tutte le spese inerenti alla descritta procedura arbitrale saranno poste a carico della parte  soccombente. 

Il collegio arbitrale è autorizzato a determinare il corrispettivo per la propria attività.

Art.23 Disposizioni generali Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle  deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio  2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.